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Responsabilità amministratore e rilevazione tempestiva della crisi d’impresa


Redazione

Per diverso tempo il legislatore italiano ha svolto il proprio operato tendendo a togliere responsabilità all’imprenditore e agli amministratori delle società con la promozione delle società a responsabilità limitate e unipersonali che di fatto consentivano di limitare la responsabilità personale di quelli che un tempo sarebbero stati imprenditori individuali, con il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” invece, si ha evidenza che si stia cercando di invertire la rotta, responsabilizzando gli amministratori obbligandoli a strutturare la propria società per limitare il coinvolgimento del proprio patrimonio personale.

Ciò impone una procedura di allerta interna, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno vari compiti tra cui l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato; valutare se sussiste l’equilibrio economico finanziario; valutare quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Di fatto quindi, gli amministratori delle società devono creare un sistema organizzativo, amministrativo e contabile in grado di rilevare in modo tempestivo le possibili cause delle crisi d’impresa al fine di potersi, nel caso di crisi, tempestivamente attivarsi per il superamento della crisi stessa.

Per quanto disposto dall’art. 2476 c.c. gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di legge che comportino l’avverarsi dello stato di crisi che comprometta la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Gli amministratori di società dovranno capire come strutturare la gestione della società per limitare la propria responsabilità personale.

L’imprenditore che non avrà dotato l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di intercettare gli indizi della crisi e, soprattutto, la perdita di continuità aziendale, risponderà con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali della società amministrata a causa dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale.

Il punto focale del problema è la frase “rilevazione tempestiva della crisi”. Il bilancio d’esercizio rileva infatti la situazione economico/finanziaria della società relativa, nelle migliori ipotesi a 120 giorni precedenti alla rilevazione. All’approvazione del bilancio d’esercizio, l’assemblea constata i danni causati da una crisi i cui indizi si sono manifestati mesi prima, senza che nessuno li abbia tempestivamente rilevati. Il bilancio d’esercizio rileva l’eventuale crisi ma non tempestivamente, quindi quando non si è più in grado di porvi rimedio.

È quindi necessario predisporre un sistema di controllo aziendale che, tempestivamente, tenga informata la governance aziendale circa l’andamento della situazione economico finanziaria della propria azienda.

Spesso però capita che sebbene l’impresa abbia un buon equilibrio economico finanziario, presenti indizi di crisi non rilevabili analizzando i soli dati contabili ma che un adeguato sistema organizzativo aziendale deve poter rilevare per porvi tempestivamente rimedio.

Si rende quindi necessaria una consulenza specialistica che aiuti a tenere sotto controllo i parametri contabili ed extracontabili, aiutando la governance a predisporre tempestivamente e costantemente le giuste misure correttive fondamentali per garantire la continuità aziendale.

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