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Responsabilità amministratore e rilevazione tempestiva della crisi d’impresa


Andrea Bergonzoni
Dottore in economia aziendale ed esperto in controllo di gestione

Per diverso tempo il legislatore italiano ha svolto il proprio operato tendendo a togliere responsabilità all’imprenditore e agli amministratori delle società con la promozione delle società a responsabilità limitate e unipersonali che di fatto consentivano di limitare la responsabilità personale di quelli che un tempo sarebbero stati imprenditori individuali. Con il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, invece, si sta cercando di invertire la rotta, responsabilizzando gli amministratori e obbligandoli a strutturare la propria società per limitare il coinvolgimento del proprio patrimonio personale.

Ciò impone di adottare una procedura di allerta interna e, nomina di un Revisore nei casi previsti dalla legge. Lo scopo è quello di:

  • Verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato;
  • Valutare se sussiste l’equilibrio economico finanziario;
  • Valutare quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Di fatto, quindi, gli amministratori delle società devono creare un sistema organizzativo, amministrativo e contabile in grado di rilevare in modo tempestivo le possibili cause delle crisi d’impresa al fine di potersi, nel caso si verifichi tale stato, attivarsi tempestivamente per il superamento della crisi stessa (o nella peggiore delle ipotesi limitare i danni).

Per quanto disposto dall’art. 2476 c.c. gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di legge che comportino l’avverarsi dello stato di crisi che comprometta la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

L’imprenditore che non avrà dotato l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di intercettare gli indizi della crisi e, soprattutto, la perdita di continuità aziendale, risponderà con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali della società amministrata a causa dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale.

Il punto focale del problema è la frase “rilevazione tempestiva della crisi”. Il bilancio d’esercizio rileva infatti la situazione economico/finanziaria della società relativa, nelle migliori ipotesi, solamente a seguito della sua approvazione che, nella normalità, avviene nei primi mesi dell’esercizio successivo. All’approvazione del bilancio d’esercizio, l’assemblea constata i danni causati da una crisi i cui indizi si sono manifestati molti mesi prima. Il bilancio d’esercizio rileva l’eventuale crisi ma non tempestivamente, quindi quando non si è più in grado di porvi rimedio.

È quindi necessario predisporre un sistema di controllo aziendale che, tempestivamente, tenga informata la governance aziendale circa l’andamento della situazione economico finanziaria della propria azienda.

Spesso però capita che sebbene l’impresa abbia un buon equilibrio economico finanziario, presenti indizi di crisi non rilevabili analizzando i soli dati contabili. Tuttavia, con un adeguato sistema organizzativo aziendale si possono e si devono rilevare per porvi tempestivamente rimedio.

Si rende quindi necessaria una consulenza specialistica che aiuti a tenere sotto controllo i parametri contabili ed extracontabili, aiutando la governance a predisporre per tempo e costantemente le giuste misure correttive fondamentali per garantire la continuità aziendale.

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Andrea Bergonzoni

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Dottore in economia aziendale ed esperto in controllo di gestione

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