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Con l’introduzione del Codice della Crisi viene modificato anche l’art. 2477 commi 3 e 4 c.c., ampliando la platea delle società obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale. 

Sarà quindi una grossa novità per molte società trovarsi in casa un Revisore Legale esterno che avrà libero accesso a tutti (o quasi) i documenti aziendali con lo scopo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di predisporre la relazione annuale di revisione.  

Un principio cardine della revisione è sicuramente quello della riservatezza. Basti pensare che il Revisore avrà accesso all’elenco dei clienti e dei fornitori dell’azienda per le attività di circolarizzazione (conferme esterne sui saldi di crediti e debiti da parte di clienti e fornitori, da parte di consulenti fiscali e avvocati circa l’esistenza di eventuali cause, debiti fiscali reali o latenti ecc.), ai registri Iva, al fatturato per ciascun cliente, e via di seguito. Il soggetto abilitato alla revisione ha l’obbligo della riservatezza, il codice deontologico della revisione stabilisce infatti che il Revisore deve:

“[…] rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell’ambito di una relazione professionale e, pertanto, non diffonderle a terzi, salvo che vi sia specifica autorizzazione, o che sussista un diritto o un dovere, di fonte giuridica o professionale, di comunicarle. Il soggetto abilitato alla revisione non potrà altresì farne uso a vantaggio proprio o di terzi”. 

UTILITA’ DEL REVISORE LEGALE

Se pensiamo che il revisore risponde in solido con gli amministratori in caso di dissesto (sempreché possano essergli imputate inadempienze al proprio dovere) si capisce che egli ha tutto l’interesse a che l’azienda prosperi e vada bene. Il dissesto implica la dispersione del patrimonio dell’imprenditore e il Revisore ne diventa uno strumento di tutela. Quindi il Revisore sta dalla parte dell’imprenditore affinché le cose vadano nel migliore dei modi. In caso di peggioramento della situazione aziendale sarà sempre il Revisore a presidiare affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per recuperare o affinché vengano adottati gli strumenti messi a disposizione della legge per preservare il patrimonio dell’azienda e gli interessi dei creditori. In ultima analisi, quindi, risulta evidente il risultato di conservare il patrimonio dell’imprenditore.

Nel caso in cui l’imprenditore non faccia bene il proprio mestiere, comunicando ai terzi informazioni false e predisponendo bilanci non veritieri, oppure qualora non faccia quanto serve per evitare la crisi dell’azienda, il Revisore potrà mettersi in contrasto all’imprenditore, evidenziando nella propria Relazione al bilancio eventuali rilievi e segnalazioni, ovvero emettendo una relazione con “impossibilità di emettere un giudizio”. 

Una corretta informazione è il necessario presupposto per l’agire informato di tutti coloro che hanno rapporti con le aziende. Non solo una banca o un fornitore baseranno la propria fiducia sul bilancio dell’azienda, da ora in avanti “certificato”, ma anche un dipendente della stessa che consultando il bilancio potrà avere rassicurazioni sul proprio futuro. 

Il Revisore rappresenta quindi una risorsa ed un valore aggiunto per l’azienda, e deve essere considerato come  soggetto indipendente con il quale instaurare un rapporto di profonda fiducia e collaborazione. 

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Emanuela Sorrentino

https://www.mwassociati.it/team/emanuela-sorrentino/
Dottore Commercialista e Revisore Legale

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