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L’allargamento della platea delle società obbligate alla revisione ha lo scopo di anticipare la consapevolezza da parte dell’imprenditore dell’insorgenza di una situazione di crisi e della necessità di affrontarla per arrivare a una soluzione.

La revisione legale introdotta dal decreto legislativo 39/2010, che ha sostituito il controllo contabile in precedenza disciplinato dal Codice Civile, si conclude con la relazione di revisione rilasciata dal Revisore e ha come principale obiettivo quello di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi. Il Revisore, infatti, con la propria relazione, esprime un giudizio sulla conformità del bilancio rispetto al quadro normativo vigente. In breve, viene certificato che il bilancio rappresenta in modo corretto la realtà e l’andamento della società.

Il Revisore nell’esercizio delle sue funzioni acquisisce notizie ed elementi sufficienti, attraverso controlli mirati, per avere un livello di sicurezza elevato relativo a possibili errori presenti nel bilancio, riducendo così al minimo i rischi relativi alla presenza di errori significativi. Non dimentichiamo, inoltre, che l’attività del Revisore, al fine di raggiungere questo obiettivo, deve essere svolta in modo da garantire l’indipendenza dello stesso, senza alcun conflitto di interessi. 

La nomina del Revisore è obbligatoria se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero controlla una Società obbligata alla Revisione legale dei conti. Tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati limiti dimensionali. Con riferimento proprio a tali parametri, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’Articolo 2435-bis (quelli che comportano l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell’articolo 2477 sono stabilite nuove regole. In particolare, nel D.L. 14/2019 i limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi. Il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati, il cui limite era posto pari a 10. Successivamente, il D.L. 55/2019 è intervenuto raddoppiando tali limiti: 4 milioni per i ricavi, 4 milioni per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20. 

Le novità introdotte con il Dlgs 14/2019 hanno quindi come scopo far acquisire maggiore consapevolezza all’imprenditore sull’andamento della propria azienda, grazie all’adozione di adeguati assetti organizzativi per monitorarne andamento e indicatori grazie al controllo di un Revisore indipendente. Sull’importanza (e obbligo) di adottare adeguati assetti organizzativi (art. 2086 del codice civile) leggi l’articolo dedicato.

Le imprese, che rientrano nel perimetro ora stabilito dall’articolo 2.477 del Codice Civile, obbligate alla nomina di un Revisore, potranno avvalersi di un professionista, competente ed indipendente, in grado di certificare la bontà e veridicità del loro bilancio, accrescendo la fiducia dei terzi nei confronti dell’impresa. 

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Cristina Vicenzi

https://www.mwassociati.it/team/cristina-vicenzi/
Dottore Commercialista e Revisore Legale

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