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La revisione legale nelle PMI, obbiettivi e finalità 


Redazione

Lo scopo dell’allargamento della platea delle società obbligate alla revisione è quello di anticipare la consapevolezza dell’insorgenza di una situazione di crisi o di opportunità. 

La revisione legale introdotta dal decreto legislativo 39/2010, che ha sostituito il controllo contabile in precedenza disciplinato dal Codice Civile, si conclude con la relazione di revisione rilasciata dal revisore e ha come principale obiettivo quello di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi. Il revisore infatti, con la propria relazione, esprime un giudizio sulla conformità del bilancio rispetto al quadro normativo vigente.
 

Il revisore nell’esercizio delle sue funzioni acquisisce elementi provativi sufficienti ed appropriati, attraverso controlli mirati, per avere un livello di sicurezza elevato relativo a possibili errori presenti nel bilancio, riducendo così al minimo i rischi relativi alla presenza di errori significativi. Non dimentichiamo inoltre che l’attività del revisore, al fine di raggiungere questo obiettivo, deve essere svolta in modo da garantire l’indipendenza dello stesso, senza alcun conflitto di interessi. 

La nomina del Revisore è obbligatoria se la Società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero controlla una Società obbligata alla Revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati limiti dimensionali. Con riferimento proprio a tali parametri, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’Articolo 2435-bis (quelli che comportano l’obbligo di redazione del Bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell’articolo 2477 sono stabilite regole specifiche. In particolare, nel D.L. 14/2019 i limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati, il cui limite era posto pari a 10. Successivamente, il D.L. 55/2019 è intervenuto raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, 4 milioni per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20. 

Lo scopo dell’allargamento della platea delle società obbligate alla revisione è quello di anticipare la consapevolezza dell’insorgenza di una situazione di crisi, anche alla luce di quanto ora stabilito dall’articolo 2086 del Codice Civile. Secondo tale articolo, infatti, le società dovranno adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, al fine di rilevare in modo tempestivo l’esistenza di una situazione di crisi. 

Le imprese, che rientrano nel perimetro ora stabilito dall’articolo 2477 del Codice Civile, obbligate alla nomina di un Revisore, potranno avvalersi di un professionista, competente ed indipendente, in grado di certificare la bontà del loro bilancio, accrescendo la fiducia dei terzi nei confronti dell’impresa. 

 

 

Dottor Raffaele Sena
Dottore Commercialista

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