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I soggetti obbligati alla revisione legale 


Redazione

Il nuovo Codice delle Crisi d’impresa e dell’insolvenza modifica radicalmente la disciplina dell’organo di controllo nelle S.r.l. ex art. 2477 commi 3 e 4 c.c., ampliando la platea delle società obbligate alla nomina. 

 

SITUAZIONE ANTE RIFORMA
Si ricorda che il testo previgente di cui al presente articolo prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) “per due” esercizi consecutivi ha superato “due” dei limiti indicati dal comma 1 dell’art. 2435-bis c.c. ovvero: 

     – totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4,4 milioni di euro,
     – ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8,8 milioni di euro
     – dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità*


(tale obbligo di nomina cessa se, per “due” esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati).*

 

SITUAZIONE POST RIFORMA
L’art. 379 del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) introduce nuovi limiti all’art. 2477 commi 3 e 4 c.c., prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) “per due” esercizi consecutivi ha superato “uno” dei seguenti limiti ovvero: 

    – totale dell’attivo dello Stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro
    – ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro
    – dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità 

Si evidenzia pertanto che oltre alle nuove soglie previste per la nomina dell’organo di controllo, sono modificati altresì: 

  • il numero dei parametri da superare per due esercizi consecutivi perché si manifesti l’obbligo di nomina: dal superamento di due parametri si passa ad uno solo (anche diversificato);
  • il numero degli esercizi (in cui non sia superato alcuno dei predetti limiti) per la cessazione dell’obbligo di nomina: da due esercizi consecutivi si passa a tre esercizi consecutivi.
Una breve attenzione: in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, ciascuna impresa dovrà fare riferimento, per la verifica del superamento di almeno una delle soglie di cui sopra, ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine per l’adeguamento degli statuti  e pertanto agli esercizi 2021 e 2022, inoltre, il comma 3 dell’art 379 D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell’art. 2477 C.c. 

 

TERMINE PER LA NOMINA IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE 
Il primo termine di nomina era previsto dall’originario art. 379 del d.lgs 14/2019 era stabilito nel 16/12/2019, termine poi posticipato dal cosiddetto decreto milleproroghe (dl 162/2019, convertito in legge n. 8/2020) alla data di approvazione del bilancio 2019 (quindi primavera 2020) e successivamente dall’art. 51bis del dl 19/05/2020 convertito in legge n. 77/2020, all’approvazione del bilancio 2021 (quindi primavera 2022). , Infine, conl’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, l’obbligo è stato posticipato ulteriormente di un anno. Quindi nella primavera del  2023 le S.r.l. che hanno superato almeno uno dei limiti di cui sopra nei due esercizi antecedenti tale data (bilancio 2021 e bilancio 2022), dovranno necessariamente procedere alla nomina dell’organo di controllo interno o del revisore legale. Entro il medesimo termine le s.r.l. dovranno, se del caso, uniformare l’atto costitutivo e lo statuto con la previsione dell’organo di revisione/controllo (collegio sindacale o sindaco unico) 

Per evitare di procedere a specifiche convocazioni, l’impresa potrebbe valutare opportunamente la nomina dell’organo di controllo o del revisore nel corso dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio 2022, ove lo statuto lo preveda. 

In mancanza di una posizione ufficiale governativa alcuni autori ritengono che laddove lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, non essendo necessaria la modifica statutaria, la nomina deve essere fatta entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio come previsto dall’art. 2477 comma 6 c.c. 

Sempre secondo tale linea interpretativa, per quanti invece dovranno procedere alla modifica delle disposizioni statuarie, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatterà decorsi trenta giorni dall’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i predetti limiti. 

Indipendentemente dalle interpretazioni normative appare comunque inopportuna la nomina del revisore in prossimità del fine anno, considerato che il medesimo revisore non avrebbe la possibilità di svolgere le adeguate verifiche utili all’espressione del giudizio di bilancio. 

 

TERMINE DI NOMINA DEGLI INCARICHI IN SCADENZA 

Le società che hanno nominato l’organo di controllo o il revisore nel corso del 2019 – in base alle vecchie disposizioni del 2477cc (che lo imponevano al superamento dei limiti per la redazione del bilancio abbreviati) o che, in base alle nuove disposizioni lo avevano nominato entro il 16/12/2019 – avranno scadenza naturale del mandato con la prossima assemblea di approvazione del bilancio 2021e saranno tenute a rinominare l’organo di controllo nelle situazioni contemplate dall’art. 2477 cc.  

Ciò in quanto la proroga del termine all’approvazione del bilancio 2022, e quindi alla primavera del 2023, per la nomina dell’organo di controllo incide nell’ambito delle disposizioni transitorie di cui all’art. 379 del codice della crisi e non sulle norme di cui all’art. 2477 cc, che devono essere considerate a regime e quindi non eludibili da parte delle società che hanno già provveduto alla nomina. Non sarà quindi a loro ammessa l’omissione, nemmeno per un anno, alla nomina dell’organo di controllo (o revisore). 

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