Il nuovo Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza modifica radicalmente la disciplina dell’organo di controllo nelle S.r.l. ex art. 2477 commi 3 e 4 c.c., ampliando la platea delle società obbligate alla nomina.
SITUAZIONE ANTE RIFORMA
Si ricorda che il testo previgente di cui al presente articolo prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- E’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- “Per due” esercizi consecutivi ha superato “due” dei limiti indicati dal comma 1 dell’art. 2435-bis c.c. ovvero:
- Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale pari a 4,4 milioni di euro;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8,8 milioni di euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità.*
(tale obbligo di nomina cessa se, per “due” esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati).*
SITUAZIONE POST RIFORMA
L’art. 379 del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) introduce nuovi limiti all’art. 2477 commi 3 e 4 c.c., prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- E’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- “Per due” esercizi consecutivi ha superato “uno” dei seguenti limiti ovvero:
- Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.
DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO?
A seguito delle varie norme di rinvio la prima applicazione “generalizzata” è prevista con l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022. Quindi nei primi mesi del 2023, in sede di approvazione del bilancio 2022, si dovrà verificare se nel 2021 e 2022 sono stati superati almeno uno dei limiti indicati. In tal caso si renderà obbligatoria la nomina del Revisore legale che dovrà sottoporre alla propria attività di certificazione il bilancio del 2023.
L’incarico al revisore dura tre esercizi e quindi l’incarico scadrà con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025.
TERMINE PER LA NOMINA IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE
Per evitare di procedere a specifiche convocazioni, l’impresa potrebbe valutare opportunamente la nomina dell’organo di controllo o del revisore nel corso dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio 2022.
TERMINE DI NOMINA DEGLI INCARICHI IN SCADENZA
Le società che hanno nominato l’organo di controllo o il revisore nel corso del 2019 – in base alle vecchie disposizioni del 2477cc (che lo imponevano al superamento dei limiti per la redazione del bilancio abbreviati) o che, in base alle nuove disposizioni lo avevano nominato entro il 16/12/2019 – avranno scadenza naturale del mandato con la prossima assemblea di approvazione del bilancio 2021e saranno tenute a rinominare l’organo di controllo nelle situazioni contemplate dall’art. 2477 cc.