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Relazione e giudizio del revisore legale 


Redazione

 

Il bilancio di esercizio deve essere redatto nel presupposto della continuità aziendale: gli
amministratori in fase di preparazione del bilancio devono quindi valutare la capacità dell’azienda
di continuare ad essere un “complesso funzionante” per un arco temporale futuro
convenzionalmente fissato in 12 mesi. 

Dovranno quindi essere valutate attentamente eventuali situazioni quali: 

  • la presenza di un deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo; 
  •  l’incapacità di saldare i debiti alla scadenza o di ottenere finanziamenti; 
  •  la perdita di amministratori o dirigenti chiave e l’incapacità di sostituirli; 
  •  la perdita di mercati fondamentali 

che potrebbero far sorgere dubbi sulla sussistenza della continuità aziendale. 

 

Ove vi siano significative incertezze gli amministratori, nella Nota integrativa al bilancio, hanno l’obbligo di descrivere  in modo chiaro e puntuale le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle
incertezze identificate.
 

Compito del revisore sarà quello di verificare le assunzioni e le informazioni sulla cui base gli  amministratori hanno dedotto la sussistenza della continuità aziendale, per poi giungere ad un  giudiziodel revisore in merito all’appropriatezza delle assunzioni utilizzate  che di conseguenza il bilancio sia  redatto in modo chiaro, corretto e veritiero. 

Con la relazione di revisione il revisore è chiamato ad esprimere un giudizio sull’adeguatezza del bilancio nel suo complesso e che lo stesso rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della società. Le tipologie di giudizio esprimibili si suddividono in : 

  • il “giudizio senza modifica 
  • il “giudizio con modifica” che può essere a sua volta distinto in:
         -“giudizio con rilievi
         -“giudizio negativo
  • la “dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”. 

Il “giudizio senza modifica” è un giudizio positivo; viene espresso quando il revisore, sulla base degli elementi probatori acquisiti e delle attività di revisione svolte, non ha rilievi significativi da fare ed è giunto alla conclusione che: 

  • il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data di chiusura dell’esercizio, del risultato economico e dei flussi di cassa a tale data; 
  • il bilancio è stato redatto in conformità al quadro normativo. 

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