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Gli indicatori della crisi e responsabilizzazione dell’imprenditore 


Alberto Veronesi
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Il legislatore ha cercato di anticipare la diagnosi delle imprese in difficoltà, secondo la logica della prevenzione. Anticipare il momento di risoluzione della crisi d’impresa può sicuramente evitare che l’intervento delle autorità arrivi troppo tardi, ovvero quando la “malattia” è diventata ormai incurabile. 

Il sistema creato dal Codice della crisi d’impresa punta sulla responsabilizzazione dell’imprenditore, che sostanzialmente dovrebbe chiedere aiuto ai primi sintomi della crisi. 

Gli imprenditori italiani, tuttavia, si muovono in cronico ritardo nel dichiarare le proprie difficoltà. Perciò, quello che la riforma chiede all’imprenditore è un vero e proprio cambiamento culturale.

Anche altri enti saranno maggiormente responsabilizzati dalla nuova normativa: i cosiddetti “soggetti qualificati”(agenzia delle entrate, banche, Inps, agenzie di riscossione) saranno chiamati a segnalare all’imprenditore quando il debito supererà determinate soglie. In merito si sottolinea che i nuovi obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, reintrodotti con il comma 30-sexies, D.L. n. 152/2021, trovano applicazione a partire dal 2022 e sono state sensibilmente ridotte le soglie di rilevanza dei valori che ne portano all’attivazione.

I segnali d’allarme da considerare per la rilevazione tempestiva della crisi sono: 

  • L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
  • L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 
  • L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; 
  • L’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste per la segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati (INPS; Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione), così come contenuto nell’integrazione appartata al codice della crisi con il D.L. n. 152/2021.

Ai fini poi della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, le misure e gli assetti ritenuti idonei dovranno consentire di: 

  • Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; 
  • Verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme identificati dall’art. 3, comma 4, del nuovo Codice della Crisi; 
  • Ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al nuovo comma 2 dell’art. 13 del Codice della Crisi. 

In merito all’ultimo punto, nell’ottica di agevolare le PMI a ristrutturarsi a basso costo, viene regolato l’accesso alle informazioni e alla lista di controllo particolareggiata: in una sezione dedicata alla crisi d’impresa, nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per l’anticipata emersione della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione. È inoltre resa disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze e dimensioni delle imprese, contenente indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento.  

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Alberto Veronesi

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