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Sindaco, Revisore Legale o tutti e due: come procedere nella scelta?


Francesca Veronesi - Dottore commercialista e Auditor

La riforma della crisi d’impresa ha introdotto una procedura d’allerta e di composizione assistita della crisi, facendo sorgere simultaneamente le seguenti categorie di obblighi:

  • Organizzativi posti in capo all’imprenditore;
  • Di segnalazione posti in capo a determinati soggetti qualificati, che sono Organi di controllo societario, allerta interna, creditori pubblici, allerta esterna, tra i quali figurano Agenzia Entrate, Inps e agente della riscossione. In primis intercettatori della crisi: l’organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico); il revisore legale e la società di revisione.

I nuovi controlli sulla crisi:

  • Verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
  • Verificare la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario (approccio forward looking);
  • Segnalare tempestivamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

La S.r.l. può alternativamente affidare la funzione di revisione ad un Revisore esterno ed indipendente o ad un organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco unico).

L’OBBLIGO DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL

La nomina obbligatoria del Revisore legale o dell’organo di controllo si avrà nelle ipotesi in cui:

  • La società redige il bilancio consolidato;
  • La società controlla una società obbligata alla revisione sindaco unico;
  • Per due esercizi viene superato uno dei seguenti limiti:
  1. Attivo patrimoniale 4 milioni di euro;
  2. Ricavi 4 milioni di euro;
  3. Dipendenti medi nell’anno.

L’obbligo di nomina cessa quando per tre esercizi consecutivi non sia superato nessuno dei limiti dimensionali di cui sopra.

QUAL E’ SOSTANZIALMENTE LA DIFFERENZA TRA “ORGANO DI CONTROLLO” E “REVISORE”?

Quando si parla di Organo di controllo ci si riferisce in genere al Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti. L’organo di controllo può essere anche monocratico ovvero con un Sindaco unico. L’Organo di controllo partecipa alle riunioni degli organi amministrativi (Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione) e svolge un controllo di legalità (verifica in primis che vengano rispettate le leggi, ma svolge anche un controllo sul mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale.).

Nelle società a responsabilità limitata al Collegio sindacale può essere affidata anche l’attività di Revisione legale.

La nomina del Collegio sindacale non è alternativa al Revisore legale, perché l’attività di revisione deve sempre essere obbligatoriamente svolta (qualora beninteso vengano superati i limiti di legge).

Se viene nominato un Collegio sindacale a cui venga attribuita anche l’attività di revisione legale dovrà essergli corrisposto un compenso aggiuntivo per tale attività.

Risulta quindi evidente che la nomina del Collegio sindacale con l’attribuzione delle funzioni di Revisione legale comporterà un costo ulteriore a carico delle società, che generalmente preferiranno la nomina del solo Revisore legale.

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