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Sindaco, Revisore Legale o tutti e due: come procedere nella scelta?


Redazione

La riforma della crisi d’impresa ha introdotto una procedura d’allerta e di composizione assistita
della crisi, facendo sorgere simultaneamente le seguenti categorie di obblighi:
organizzativi posti in capo all’imprenditore;
di segnalazione posti in capo a determinati soggetti qualificati, che sono Organi di controllo
societario, allerta interna, creditori pubblici, allerta esterna, tra i quali figurano ad Agenzia
Entrate, Inps e agente della riscossione. In primis intercettatori della crisi: l’organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico); il revisore legale e la società di revisione.

I nuovi controlli sulla crisi:
– Verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa
– La sussistenza dell’equilibrio economico finanziario (approccio forward looking)
– Segnalare tempestivamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della
crisi

 

La S.r.l. può alternativamente affidare la funzione di revisione ad un revisore esterno ed
indipendente o ad un organo di controllo societario interno..
L’obbligo dell’organo di controllo nelle srl.
La nomina obbligatoria del revisore legale o dell’organo di controllo si avrà nelle ipotesi in
cui:
a. la società redige il bilancio consolidato
b. la società controlla una società obbligata alla revisione
sindaco unico
c. per 2 esercizi viene superato uno dei seguenti limiti:
1. attivo patrimoniale 4 milioni di euro
2. ricavi 4 milioni di euro
3. dipendenti medi nell’anno

L’obbligo di nomina cessa quando per 3 esercizi consecutivi non sia superato nessuno dei limiti
dimensionali di cui sopra.

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