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La revisione legale e l’accesso al credito – il triangolo “impresa – banca – revisore”


Simone Vincenzi
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Con l’introduzione della revisione legale nelle PMI (mediante l’abbassamento dei limiti previsti nell’art. 2477 del cc da parte del nuovo codice della crisi d’impresa, Dlgs 14/2019) e gli altri adempimenti posti a carico delle imprese, cambierà radicalmente il rapporto tra banca e azienda.

Il bilancio avrà un ruolo certamente più significativo per l’istituto di credito in sede di affidamento, in quanto “certificato” da un soggetto terzo che risponde personalmente in caso di falsità delle proprie attestazioni. Le indagini che gli istituti di credito fanno su aree del bilancio a rischio e poco controllabili (per fare un solo esempio i crediti e la solvibilità dei clienti, per non parlare della valorizzazione del magazzino o delle capitalizzazioni di beni materiali e immateriali), spesso costituenti un vero e proprio “cimitero delle perdite”, potranno essere confortate dal giudizio del Revisore. Non sarà improbabile che la banca stessa possa chiedere di relazionarsi direttamente con questa figura in modo da chiarire eventuali dubbi.

Peraltro l’ultimo comma dell’art. 14 del Dlgs prevede che:

le banche e gli altri intermediari finanziari”, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Il Revisore diventa, pertanto, un nuovo e privilegiato interlocutore della banca sia in fase di concessione degli affidamenti che in fase di revisione degli stessi.

La riforma della crisi d’impresa ha inoltre introdotto due importanti novità che avranno un impatto notevole nel nuovo rapporto a tre “Impresa – Banca – Revisore”.

  • L’istituzione dell’assetto organizzativo;
  • La predisposizione di strumenti di allerta della crisi.

Ciò che è importante sottolineare è che sia per quanto riguarda l’assetto organizzativo che gli strumenti di allerta della crisi avremo un coinvolgimento a tre:

  • l’Impresa che dovrà istituirli e applicarli. In particolare le aziende dovranno adeguare il proprio assetto organizzativo al mutare delle situazioni aziendali e monitorare mediante gli strumenti di allerta della crisi l’andamento della gestione e della situazione finanziaria, per prevenire (o prevedere con largo anticipo) possibili situazioni di crisi;
  • il Revisore che deve verificare l’istituzione e l’adeguatezza di entrambi gli strumenti, rendendone conto nella propria relazione annuale;
  • la Banca, che avrà a disposizione nuovi strumenti ed informazioni aggiornate per valutare sia la concessione del credito, che l’eventuale mantenimento in essere dello stesso.

La banca chiederà di conoscere quali sono gli strumenti di alert istituiti dall’azienda e di avere copia della documentazione relativa all’assetto organizzativo (che sarà opportuno formalizzare in modo adeguato); al tempo stesso non lesinerà richieste al Revisore in caso di dubbi sugli strumenti adottati o sull’andamento degli indicatori medesimi. Accanto ai tradizionali strumenti fino ad oggi utilizzati dalle banche per la revisione degli affidamenti (bilanci depositati, e situazioni contabili per il passato e business plan, strumento peraltro poco diffuso nelle aziende di modeste dimensioni, per quanto riguarda il futuro) si renderanno disponibili nuovi e più efficaci strumenti di conoscenza dell’azienda affidata. Sarà pertanto bene che le aziende si preparino per tempo e nel migliore dei modi per affrontare un nuovo tipo di rapporto con le banche, che se da un lato potrà comportare alcuni appesantimenti amministrativi, dall’altro potrà essere propedeutico ad un migliorato e più consapevole accesso al credito.

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Simone Vincenzi

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