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Il rapporto tra revisore legale e società


Redazione

Sarà una grossa novità per molte società trovarsi “tra i piedi” un Revisore legale che avrà libero accesso
accesso a tutti (o quasi) i documenti aziendali.

La riservatezza: la prima cosa che viene in mente sono i dati aziendali sensibili; basti pensare che il Revisore
avrà accesso all’elenco dei clienti e dei fornitori dell’azienda per le attività di circolarizzazione (conferme
esterne), ai registri Iva, al fatturato per ciascun cliente, e via di seguito. Il revisore però ha l’obbligo della
riservatezza, il codice deontologico della revisone stabilisce infatti che il Revisore deve … “rispettare la
confidenzialità delle informazioni acquisite nell’ambito di una relazione professionale e, pertanto, non
diffonderle a terzi, salvo che vi sia specifica autorizzazione, o che sussista un diritto o un dovere, di fonte
giuridica o professionale, di comunicarle. Il soggetto abilitato alla revisione non potrà altresì farne uso a
vantaggio proprio o di terzi”.

Utilità del Revisore legale: se pensiamo che il revisore risponde in solido con gli amministratori in caso di dissesto
(sempreché possano essergli imputate inadempienze al proprio dovere) capiamo che egli ha tutto
l’interesse a che l’azienda prosperi e vada bene. Il dissesto implica la dispersione del patrimonio
dell’imprenditore e il Revisore ne diventa uno strumento di tutela. Quindi il Revisore sta dalla parte
dell’imprenditore affinché le cose vadano nel migliore dei modi. In caso di peggioramento della situazione
aziendale sarà sempre il Revisore a presidiare affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per
recuperare o affinché vengano adottati gli strumenti messi a disposizione della legge per preservare il
patrimonio dell’azienda e gli interessi dei creditori (e quindi, in ultima analisi, risulta evidente il risultato di
conservare il patrimonio dell’imprenditore)

Solamente allorché l’imprenditore non faccia bene il proprio mestiere, comunicando ai terzi informazioni
false e pubblicando bilanci non veritieri, oppure qualora non faccia quanto serve per evitare la crisi
dell’azienda, omettendo le previste segnalazioni all’OCRI (il nuovo organismo di composizione della crisi
d’impresa istituito dall’art. 16 del Dlgd 14/2019) allora sì che il Revisore salterà il fosso e si metterà in
contrapposizione all’imprenditore, evidenziando nella propria Relazione al bilancio eventuali rilievi e
segnalazioni, ovvero emettendo una relazione con “impossibilità di emettere un giudizio”. Il Revisore potrà
inoltre ricorrere agli strumenti messi a sua disposizione (segnalazione all’Ocri) per attivare le necessarie
procedure di allerta e con il fine ultimo di tutelare i terzi, affinché abbiano informazioni corrette e possano
tutelare le proprie ragioni. Una corretta informazione è il necessario presupposto per l’agire informato di
tutti coloro che hanno rapporti con le aziende. Non solo una banca o un fornitore baseranno la propria
fiducia sul bilancio dell’azienda, da ora in avanti “certificato” ma anche un dipendente della stessa
consultando il bilancio potrà avere rassicurazioni sul proprio futuro.

Il Revisore è quindi un valore aggiunto per l’azienda. Un soggetto indipendente con il quale instaurare un
rapporto di profonda fiducia e collaborazione.

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