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Con la riforma sulla crisi di impresa si  mira ad indentificare in modo più agevole e tempestivo una eventuale situazione di crisi aziendale. Le nuove norme, nonostante siano in sede di attuazione, hanno già dato un forte impulso alla coscienza degli amministratori che hanno l’obbligo di prevenire situazioni di insolvenza o crisi aziendale anche attraverso il costante monitoraggio della continuità.
Proprio in quest’ottica è da considerare la modifica che il Legislatore ha apportato al secondo comma dell’art. 2086 c.c che introduce l’obbligo per l’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa. La necessaria misura di adeguamento rappresenta per le micro imprese un impegno tempestivo da attuare comportando un inevitabile aumento dei costi di gestione. 

Amministrare correttamente una società significa innanzitutto assicurarne la “continuità aziendale” e quindi munire l’impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili che consentano alla stessa di continuare ad operare nel futuro in modo competitivo anche nei periodi di crisi. 

COSA SI INTENDE PER ASSETTO ORGANIZZATIVO?

Per assetto organizzativo, amministrativo e contabile si intende il complesso di direttive e procedure stabilite dall’imprenditore per garantire un livello operativo adeguato che consenta di identificare e prevenire tempestivamente eventuali situazioni di crisi e di porre in essere le azioni necessarie per il superamento delle stesse ed il recupero della continuità aziendale. La tematica in oggetto postula un evidente collegamento tra compiti dell’amministratore e le sue responsabilità. Infatti, qualora gli amministratori non osservino l’obbligo di cui all’art. 2086, comma 2 e non dotino l’impresa di un assetto organizzativo adeguato, in caso di dissesto risponderanno sia civilmente che penalmente. Queste considerazioni vanno poste in relazione con le previsioni del Dlgs 231/2001 in tema di “responsabilità amministrativa e penale” il cui discrimine può essere individuato in una efficace presenza e in un corretto funzionamento dei modelli di organizzazione e gestione. Conclusivamente, l’adempimento finalizza l’assetto dell’impresa al tempestivo recepimento di segnali di crisi o di perdita della continuità aziendale. 

COSA FARE?

Sul piano operativo occorre predisporre un documento (manuale), formalizzato e approvato dagli organi societari, che contenga, dopo specifici richiami normativi, la descrizione dell’attività, dei controlli e delle responsabilità, ai fini della corretta applicazione della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, così da evidenziare l’organigramma societario in modo ben definito avendo chiara la ripartizione dei compiti e delle relative responsabilità aziendali. 

Quanto, poi, all’aspetto amministrativo e contabile, occorrerà definire le modalità di attuazione dei vari processi amministrativi tesi alla finalità della redazione del bilancio. Specificando chiaramente i compiti del responsabile dell’ufficio contabilità. L’organo amministrativo e il responsabile della direzione contabile dovranno illustrare dettagliatamente il sistema operativo posto in essere per il controllo e la tempestiva rilevazione della crisi. A tal fine sarà anche utile l’analisi di bilancio per indici e flussi necessari a misurare eventuali carenze economico-finanziarie anche temporanee. 

Alcuni indicatori di crisi che un corretto assetto organizzativo dovrebbe essere capace di individuare e correggere tempestivamente sono i seguenti: 

  • Squilibri di carattere reddituale, economico o finanziario; 
  • Sostenibilità dei debiti per almeno 6 mesi; 
  • Continuità aziendale per almeno 12 mesi; 
  • Sostenibilità degli oneri da indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare; 
  • Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi;
  • Rispetto degli adempimenti tributari e contributivi.

Da quanto sopra, emerge che l’organo amministrativo: 

  • Deve prevedere l’evoluzione dello scenario competitivo e adeguare l’assetto organizzativo aziendale al contesto in cui l’azienda opera; 
  • Deve elaborare piani strategici, industriali e finanziari utili a monitorare il generale andamento della gestione; 
  • Deve poi verificare che l’assetto individuato sia adeguato (controllo ex post); 
  • Deve riferire in assemblea con le formalità indicate nello statuto; 
  • Le formalità saranno più complesse all’aumentare della complessità organizzativa.

In considerazione delle novità introdotte all’art. 2086 C.c, gli amministratori non devono solo limitarsi a predisporre un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ma dovranno necessariamente adottare ed implementare anche un vero e proprio sistema di pianificazione, programmazione e controllo che agevoli la produzione di informazioni necessarie per porre in essere le operazioni di gestione che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati. 

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Andrea Bergonzoni

https://mwassociati.it/team/andrea-bergonzoni/
Dottore in economia aziendale ed esperto in controllo di gestione

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